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[1]Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori piu' anziani di eta' e i due piu' giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.
[2]L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.
[3]Se qualcuno degli eletti e' assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.
[4]L'ufficio cosi' composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente:
[5]1° Cancellieri, vice cancellieri di Corti, Tribunali o Preture, segretari e vice segretari degli Uffici del pubblico Ministero;
[6]2° Notai;
[7]3° Segretari e vice segretari comunali;
[8]4° Altri elettori.
[9]Il presidente, se e' elettore, vota in quella sezione, dove esercita l'ufficio.
[10]Il segretario ha voto consultivo: esso e' rimunerato con un onorario di lire 10.
[11]Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualita' di atto pubblico.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
