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[1]Tanto gli Uffici provvisorii, quanto gli Uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori, o da ufficiali del pubblico ministero presso le Corti e i tribunali.
[2]In caso di necessita' riconosciuta dal primo presidente dalla Corte, potra' anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice pretore o il conciliatore.
[3]Il primo presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'articolo precedente, e non piu' tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.
[4]In caso d'insufficienza o d'impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assumera' la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine d'anzianita'.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
