Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte di appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno e i luoghi della riunione.

[2]Le operazioni elettorali dovranno incominciare non piu' tardi delle ore 9 antimeridiane.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art20 · fonte del testo

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