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[1]L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente approvate.
[2]Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto e' disposto nell'articolo 40 della legge elettorale politica dei 24 settembre 1882, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dello elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.
[3]Spettera' inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 8, le variazioni necessarie, cosi' per cancellare il nome di coloro che piu' non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.
[4]Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dalla Giunta amministrativa almeno 15 giorni prima delle elezioni di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
