Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le liste elettorali amministrative devono compilarsi e pubblicarsi secondo le norme stabilite dagli articoli 15 a 30, 33, 34, 35 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, N. 999, modificati pero' come segue:
[2]1° l'avviso di cui parla l'articolo 16 si deve pubblicare il 1° gennaio con invito a presentare le domande entro il 15 gennaio;
[3]2° il termine accordato alla Giunta per la formazione delle liste scade il 31 gennaio;
[4]3° tutte le operazioni successive sono anticipate di un mese;
[5]4° alla prima parte dell'articolo 21 e' sostituito quanto segue:
[6]La Giunta deve inscrivere nelle liste d'ufficio, coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualita' richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio civile nel comune.
[7]Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere.
[8]5° la definitiva approvazione della lista, di cui all'articolo 35, sara' decretata, non piu' tardi del 15 maggio, e la pubblicazione sara' fatta non piu' tardi del 31 maggio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
