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[1]Oltre i casi previsti dall'art. 26 della legge 20 marzo 1865, allegato A non sono ne' elettori ne' eleggibili:
- a)i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita' finche' non abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b)gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale.
[2]Tale incapacita' cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza;
- c)i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, approprazione indebita, abuso di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge.
- d)coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita', e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carita'.
- e)i commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
