Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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3 versioni dal 1886
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1887 al 16 dicembre 2009. 932 parole tolte, 20 parole aggiunte in 75 capoversi.
tolto: Alla legge che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra, gli uomini di truppa ed i cavalli del Regio esercito, in data 5 luglio 1882, n. 854 (Serie 3ª), sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:
tolto: Tabella I. - Aggiungere la seguente annotazione:
tolto: 4° Ai tenenti colonnelli, ai quali per decreto Reale viene affidato un impiego che nell'organico spetterebbe ad un colonnello, nei limiti dei quadri di detto grado, sono devoluti lo stipendio, l'indennita' di carica e di arma e le razioni foraggio che spettano a questo grado od impiego.
tolto: Tabella II. - Al secondo capoverso dell'annotazione numero 5 sostituire:
tolto: Agli ufficiali inferiori dell'artiglieria da campagna e da montagna, agli ufficiali insegnanti addetti alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, a quelli delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio spettano due razioni di foraggio.
tolto: Quindi aggiungere, sempre all'annotazione n. 5, il seguente terzo capoverso:
tolto: Agli ufficiali subalterni dell'artiglieria e del genio non contemplati nel precedente alinea (eccettuati gli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio) spetta una razione di foraggio.
tolto: Al secondo e terzo capoverso dell'annotazione 6, sostituire:
tolto: Ai capitani ed agli aiutanti maggiori in 2° dell'arma di fanteria, appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri, di alpini ed alle scuole militari, nonche' ai tenenti medici che prestano servizio presso i corpi di truppa, spetta una razione di foraggio.
tolto: All'annotazione 7 aggiungere il seguente capoverso che diventa il 3°:
tolto: L'ufficiale che viene a cambiar posizione rimanendo in effettivita' di servizio, eccettuato il caso di passaggio a grado superiore, conserva il diritto di percepire per 30 giorni le razioni di foraggio in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione.
tolto: Tabella III. - Al 3° capoverso sostituire il seguente:
tolto: Ufficiali superiori dell'arma di fanteria (meno i distretti e gli stabilimenti di pena); ufficiali superiori e capitani delle armi d'artiglieria e genio; ufficiali subalterni d'artiglieria dei reggimenti da campagna,... e delle batterie da montagna; ufficiali subalterni del genio delle compagnie pontieri e del treno: lire 340.
tolto: Al 4° capoverso sostituire il seguente:
tolto: Ufficiali superiori dei distretti e degli stabilimenti militari di pena, ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, ufficiali subalterni di artiglieria e genio, non contemplati nel precedente capoverso, meno gli allievi della scuola d'applicazione di artiglieria e genio, ed ufficiali di altri corpi: lire 280.
tolto: Alla annotazione n. 3 aggiungere il seguente 3° capoverso:
tolto: L'ufficiale che viene a cambiar posizione rimanendo in effettivita' di servizio, eccettuato il caso di passaggio a grado superiore, conserva il diritto di percepire l'indennita' cavalli che prima gli spettava, per 30 giorni.
tolto: Tabella IV. - Capoverso b) - Aggiungere:
tolto: Comandante militare dell'isola di Sardegna e ispettore generale dell'arma di cavalleria, comandante la scuola di guerra e comandante la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.
tolto: Alla dizione: Comandante l'arma dei reali carabinieri, si sostituisca: Comandante generale, ecc.
tolto: Capoverso c) - Sopprimere:
tolto: Comandante della scuola di guerra, della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio; comandante militare dell'isola di Sardegna.
tolto: Capoverso g) - Aggiungere:
tolto: L'ispettore dei depositi d'allevamento cavalli.
tolto: Capoverso i) - Aggiungere:
tolto: Chimico farmacista ispettore.
tolto: Capoverso m) - Aggiungere:
tolto: Direttore della farmacia centrale; tenenti colonnelli di stato maggiore capi ufficio al Comando del corpo di stato maggiore; l'ufficiale superiore addetto al Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali; tenente colonnello contabile vicedirettore dell'ufficio di Amministrazione di personali militari varii.
tolto: Capoverso p) - Togliere le parole:
tolto: Plotoni d'istruzione.
tolto: Capoverso s) - Sostituire:
tolto: Ufficiale sostituto istruttore dei tribunali militari ed ufficiale sostituto istruttore aggiunto quando supplisca.
tolto: Capoverso u) - Aggiungere:
tolto: Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma lire 3000.
tolto: Maestro addetto quale vicedirettore tecnico della scuola magistrale militare di scherma lire 1800.
tolto: Maestri coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma lire 1200.
tolto: Tabella V. - Capoverso b) - Sostituire:
tolto: b) Tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali con otto o piu' anni di servizio.
tolto: Capoverso d) - Sostituire:
tolto: d) Razioni foraggio. - Gli ufficiali di complemento e quelli della milizia mobile, della milizia territoriale e della riserva che prestano servizio a cavallo con cavalli proprii hanno diritto alle razioni foraggio ed all'indennita' cavalli con le norme stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente.
tolto: Tabella VI. - Ai professori e maestri delle scuole militari aggiungere:
tolto: Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma lire 5000.
tolto: Assistenti locali del genio militare.
tolto: E' soppressa la 4ª classe di assistenti locali del genio militare.
tolto: Alla Tabella VII: Sostituire la seguente:
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico
tolto: Tabella VIII - Alla prima parte della tabella: Assegni per l'esercito permanente e milizia mobile: sostituire la seguente:
tolto: ESERCITO PERMANENTE MILIZIA MOBILE
tolto: Truppa a piedi: fanteria, artiglieria da fortezza, da costa e da montagna, operai d'artiglieria, genio, pontieri, compagnie di sanita' e di sussistenza.
tolto: Truppa a cavallo: cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, treno.
tolto: Lire
tolto: Lire
tolto: a) Per ogni individuo incorporato nell'esercito permanente esclusi i carabinieri:
tolto: Per assegno di 1 corredo, cioe' per la prima vestizione degli individui
tolto: 90
tolto: 135
tolto: Per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi e distretti
tolto: 10
tolto: 10
tolto: b) Per ogni Individuo ascritto all'arma dei carabinieri
tolto: 190
tolto: 440
tolto: c) Per ogni individuo di 1a o di 2a categoria dell'esercito permanente o della milizia mobile chiamato sotto le armi:
tolto: Per mobilitazione
tolto: 45
tolto: 45
tolto: Per l'istruzione
tolto: 10
tolto: 10
tolto: Tabella IX. - Ai capoversi a) e b) sostituire:
tolto: a) Uomini di truppa del personale di governo o permanente delle scuole militari, meno i plotoni d'istruzione: sott'ufficiali lire O 20; caporali, trombettieri e zappatori lire 0 10.
tolto: Capoverso c) - Sostituire:
tolto: Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanita' e caporali e caporali maggiori aiutanti di sanita' nei reggimenti.
tolto: Capoverso f) - Aggiungere:
tolto: Sottufficiali istruttori di scherma coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma lire 1 65.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1886-04-15;3813~art1 · fonte del testo
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