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[1]All'art. 10 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' sostituito il seguente:
[2]«Per gli ufficiali della R. marina l'eta' ed il servizio richiesti per esercitare il diritto a pensione per anzianita' di servizio sono ridotti, per tutti indistintamente, di una quantita' pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate od in riserva; pero' in nessun caso potranno i limiti di eta' e di servizio stabiliti dal precedente articolo 9 essere ridotti di piu' di cinque anni.
[3]«Per i militari del Corpo Reale equipaggi l'eta' richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianita' di servizio si intende ridotta di anni tre, per tutti indistintamente, purche' contino quindici anni di servizio sopra le Regie navi in armamento».
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 6 luglio 1911.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Leonardi-Cattolica - Tedesco.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 10 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
