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[1]Alla prima parte e al primo capoverso dell'art. 6 della legge e' sostituita la disposizione seguente:
[2]Devono essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro, in conformita' alle prescrizioni della presente legge, gli operai di cui all'art. 1.
Testo in vigore dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009
