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[1]E' data facolta' al Governo del Re di emanare le disposizioni necessarie perche' vengano modificati in conformita' delle norme stabilite nella presente legge i contratti di assicurazione gia' in corso, e le altre disposizioni transitorie occorrenti per la sua attuazione.

[2]E' pure data facolta' al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni della legge 17 marzo 1898, n. 80, e della presente legge, e di emanare il regolamento per la esecuzione di essa.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 29 giugno 1903.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Baccelli.

[7]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Testo in vigore dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-06-29;243~art28 · fonte del testo

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