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[1]Agli esercenti dell'industria per la quale e' costituito un Sindacato obbligatorio, che contravvengono all'obbligo di partecipare al Sindacato stesso, si applica la disposizione dell'art. 21, e non e' valida, per gli effetti della presente legge, l'assicurazione che essi avessero stipulato colla Cassa Nazionale di assicurazione contro gl'infortuni, o con Societa' private di assicurazione.
[2]Il Sindacato non e' tenuto, in mancanza degli aventi diritto di cui all'art. 9 bis, a versare le indennita' che a questi sarebbero spettate, al fondo speciale di cui all'articolo 26, qualora, con disposizione del suo statuto si obblighi a pagare, in caso d'insolvenza dei predetti esercenti incorsi nelle sanzioni di cui all'art. 21, le indennita' dovute per infortuni accaduti ai loro operai.
Testo in vigore dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009
