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[1]Il Governo del Re ha facolta' di dichiarare obbligatoria con decreto Reale, sentiti le Camere di commercio, i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, la costituzione di un Sindacato di assicurazione mutua fra gli esercenti una determinata industria, quando, per la natura di essa e per le particolari condizioni di luogo, sia riconosciuto necessario o conveniente ricorrere a questo mezzo per meglio assicurare l'esecuzione della legge sugli infortuni del lavoro.

[2]I Sindacati obbligatori devono comprendere almeno 15,000 operai.

Testo in vigore dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-06-29;243~art23 · fonte del testo

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