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[1]L'obbligo della denunzia di cui all'articolo 25 spetta al capitano o padrone della nave.
[2]Il capitano o padrone deve stendere processo verbale di tutte le circostanze che abbiano prodotto e accompagnato un infortunio sul lavoro che avvenga a bordo della nave, facendone menzione nel giornale di bordo.
[3]Il verbale deve essere sottoscritto da due testimoni. Qualora sulla nave vi sia un medico il processo verbale deve essere firmato anche da lui.
[4]Il processo verbale sara' unito alla denuncia dell'infortunio.
[5]In caso d'infortunio durante la navigazione, il termine di tre giorni per la denuncia decorre dal giorno del primo approdo in un porto dello Stato o in un porto straniero in cui esista un regio ufficiale consolare.
[6]In quest'ultimo caso la denuncia sara' presentata al regio ufficiale predetto.
Testo in vigore dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009
