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[1]L'obbligo della denunzia di cui all'articolo 25 spetta al capitano o padrone della nave.

[2]Il capitano o padrone deve stendere processo verbale di tutte le circostanze che abbiano prodotto e accompagnato un infortunio sul lavoro che avvenga a bordo della nave, facendone menzione nel giornale di bordo.

[3]Il verbale deve essere sottoscritto da due testimoni. Qualora sulla nave vi sia un medico il processo verbale deve essere firmato anche da lui.

[4]Il processo verbale sara' unito alla denuncia dell'infortunio.

[5]In caso d'infortunio durante la navigazione, il termine di tre giorni per la denuncia decorre dal giorno del primo approdo in un porto dello Stato o in un porto straniero in cui esista un regio ufficiale consolare.

[6]In quest'ultimo caso la denuncia sara' presentata al regio ufficiale predetto.

Testo in vigore dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-06-29;243~art22 · fonte del testo

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