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[1]Se la nave sia perduta o possa considerarsi perduta secondo l'articolo 633 del Codice di commercio, e dal giorno del naufragio o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave, siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio di essa, gli aventi diritto di cui all'articolo 9-bis potranno ottenere l'indennita' assicurata per il caso di morte.
[2]Il termine di un anno fissato dell'art. 15 per la prescrizione dell'azione per conseguire l'indennita' decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.
[3]Il pagamento dell'indennita' non avra' luogo se non mediante quelle cautele che siano concordate o in difetto stabilite dal pretore.
[4]Queste cautele dovranno essere mantenute per il periodo di tre anni dalla scadenza dei sei mesi. Trascorso il triennio, saranno sciolte.
[5]Quando ritorni chi si credeva perduto o si vengano ad avere di lui notizie sicure, a seconda delle conseguenze che siansi avute da quell'infortunio, si regoleranno i rapporti tra l'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso l'indennita' e colui che si credeva perduto.
Testo in vigore dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009
