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In fine dell'art. 2 della legge e' aggiunto il seguente paragrafo: 4° Chi attende al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestare l'opera sua in servizio delle macchine di cui al n. 4, o dei cannoni e altri apparecchi di cui al n. 5 dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009
