Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'obbligo dell'assicurazione imposto dalla presente legge non dispensa dalla prestazione delle cure e dal pagamento dei salari nei casi e modi stabiliti dagli articoli 537 e 539 del Codice di commercio.
[2]L'indennita' giornaliera nella misura stabilita dall'articolo 9, nn. 3 e 4, decorre nei casi di cui all'art. 537 del Codice di commercio, dal giorno in cui cessa il pagamento dei salari dovuti a norma di quest'ultimo articolo.
[3]Nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 5 dell'art. 9 la misura delle indennita' per la gente di mare e' ridotta nelle proporzioni seguenti:
[4]1° nel caso d'inabilita' permanente assoluta, l'indennita' sara' uguale a quattro salari annui, e non mai minore di L. 2000;
[5]2° nel caso d'inabilita' permanente parziale, sara' uguale a quattro volte la parte di cui e' stato o puo' essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potra' mai essere considerato inferiore a L. 500.
[6]3° nel caso di morte l'indennita' sara' uguale a tre salari annui.
[7]A partire dal giorno in cui andra' in esecuzione la presente legge, i contributi per la Cassa invalidi della marina mercantile saranno a carico esclusivo degli armatori, ai quali si applica pure l'ultimo capoverso dell'articolo 4.
Testo in vigore dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009
