Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Agli ultimi due capoversi dell'articolo 22 della legge sono sostituiti i seguenti:
[2]Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore della indennita' che per effetto di questa legge viene liquidata al danneggiato o agli aventi diritto di cui all'articolo 9-bis, o agli eredi nel caso previsto dall'articolo 13.
[3]Quando si faccia luogo a risarcimento questo, trattandosi del danneggiato o degli aventi diritto di cui all'articolo 9 bis, o degli eredi nel caso previsto dall'articolo 13, non sara' pagato che per la sola parte per la quale eccede le indennita' liquidate a norma di questa legge.
Testo in vigore dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009
