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[1]All'art. 20 della legge e' sostituito il seguente:
[2]Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione deve denunziare, nei modi e termini che saranno stabiliti nel regolamento di cui all'art. 27, la stipulazione del contratto di assicurazione.
[3]Egli deve pure, con le modalita', garenzie e norme che saranno stabilite nel regolamento, mettere il Governo e l'Istituto assicuratore in grado di conoscere in qualsiasi momento quali siano gli operai compresi nell'assicurazione e quali i rispettivi salari, e le giornate di lavoro da essi fatte.
[4]Le omissioni e le irregolarita' che si verificassero nella denunzia predetta, e nella osservanza delle modalita', garanzie e norme di cui nel precedente capoverso, saranno punite coll'ammenda da lire 50 a lire 100, senza pregiudizio, ove vi sia luogo, delle pene sancite all'art. 21.
Testo in vigore dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009
