Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'ultimo capoverso dell'art. 19 della legge sono sostituiti i due capoversi seguenti:
[2]I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai prima del cominciamento dei lavori; e entro dieci giorni da questo devono fare la denunzia di cui nella prima parte del presente articolo.
[3]Quando per la natura del lavoro fosse impossibile far precedere l'assicurazione al cominciamento di esso, dovranno pero' gli operai che vi sono addetti essere assicurati nel piu' breve tempo possibile, e in ogni caso non piu' tardi di cinque giorni dal principio del lavoro, se questo continua oltre tale termine. Se prima dell'assicurazione, si verificasse qualche infortunio, i capi od esercenti saranno essi tenuti a corrispondere la dovuta indennita'; e il relativo credito a favore degli operai o delle loro famiglie, in questo come in ogni altro caso in cui non vi sia assicurazione, sara' garantito dal privilegio di cui all'art. 1956, del Codice civile con iscrizione al n. 5 dell'articolo stesso.
Testo in vigore dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009
