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[1]Per le costruzioni di adattamento della Lunga Manica e della Palazzina nel Quirinale e per le nuove scuderie di cui all'art. 4, le finanze corrisponderanno la somma di lire 2,000,000 all'Amministrazione dei beni della Corona, a cura della quale saranno eseguite le opere e sara' fornita giustificazione dell'intera erogazione della somma assegnata.
[2]Tale spesa verra' iscritta sul bilancio delle finanze, meta' per il 1872 e meta' per il 1873, in apposito capitolo (parte straordinaria) colla denominazione: Costruzione di edifizi complementari al Quirinale e di nuove scuderie reali.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Napoli, addi' 20 maggio 1872.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Castagnola.
Testo in vigore dal 21 maggio 1872 al 16 dicembre 2009
