Art. 2 (Approvazione)
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[1]E' concesso un assegno straordinario di L. 50,000 a favore del detto Istituto da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1904-905.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]L. Bianchi.
[6]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 18 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
