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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]RE D'ITALIA.
[3]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'art. 9 della legge 15 giugno 1893, n. 295, e' modificato come segue:
[8]Art. 9. - La giuria e' competente a decidere le controversie di valore non eccedente lire mille e che concernano:
- a)salari pattuiti;
- b)le ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere b, d, e, f, g, h, i, dell'articolo precedente.
[9]La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda compresi gli accessori, ancorche' costituita da piu' capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennita', che deve essere indicato nella domanda.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 20 marzo 1921.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Labriola - Pera.
[14]Visto, il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
