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Le varianti di cui sopra dovranno essere condotte a termine entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge, fatta eccezione per quella concernente la riduzione degli ufficiali subalterni di fanteria, la quale sara' graduale ed in relazione alla produzione di reclutamento delle scuole militari.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1892 al 16 dicembre 2009
