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[1]L'onere dello Stato in ciascun esercizio e' fissato, per questo concorso, in L. 30,000, il quale fondo sara' stanziato nel bilancio del Ministero dell'Interno, congiuntamente all'altro indicato nell'articolo 4 della precitata legge.
[2]I due fondi saranno tenuti nella loro gestione separati: pero', se si rendesse disponibile, a fine di esercizio, un avanzo in uno dei detti fondi, andra' in aumento dell'altro e potra' essere impiegato a favore delle domande che rimanessero da soddisfare.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 28 dicembre 1902.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]GIOLITTI. DI BROGLIO.
[7]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
