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[1]Il concorso dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 1900, n. 50, potra' essere assegnato ai Comuni, anche eccedenti i 20,000 abitanti, ma non oltre i 50.000, in base all'ultimo censimento, i quali intraprenderanno la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, dopo la promulgazione della presente legge.
[2]Per i Comuni, la cui sovrimposta sia insufficiente a garantire i prestiti, potra' la Cassa depositi e prestiti accettare per la somma necessaria da integrare le rispettive annualita', una corrispondente delegazione della sovrimposta provinciale.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
