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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]All'articolo 25 della legge 22 aprile 1869, numero 5026, per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la Contabilita' generale, e' sostituito il seguente:
[8]«Nei primi quindici giorni di settembre di ogni anno il Ministro delle Finanze dovra' presentare al Parlamento, gia' stampato e con altrettanti progetti di legge, il bilancio dell'anno seguente, ossia lo stato di prima previsione delle entrate, e per ciascun Ministero lo stato di prima previsione delle spese pei suoi rispettivi servizi.
[9]«Questi preventivi dovranno essere approvati per legge avanti il 1° gennaio.»
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1876.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Depretis.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1876 al 16 dicembre 2009
