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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575, e' abrogato e sostituito dal seguente:
[7]Gl'impiegati dei quadri IV e V della tabella B (ausiliarie ed ufficiali d'ordine), annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, che dallo stipendio di L. 1200 e di L. 1450 passeranno al minimo stabilito di L. 1500, avranno il primo aumento successivo di L. 200.
[8]Inoltre, nel passaggio agli stipendi minimi stabiliti dalla presente legge, e' considerata utile per il successivo avanzamento l'anzianita' negli stipendi precedentemente goduti:
[9]agl'impiegati dei quadri suddetti con lo stipendio di L. 1400 e 1450;
[10]agl'impiegati del quadro II della tabella B (applicati e simili) annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, con lo stipendio di L. 1450;
[11]agli agenti del quadro I della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, con lo stipendio di L. 1100;
[12]agli agenti del quadro III della tabella stessa, agli operai ed agenti dei quadri I, II e III della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, con lo stipendio di L. 1000;
[13]alle operaie e commesse del quadro IV di questa ultima tabella, con lo stipendio di L. 750.
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1912.
[16]VITTORIO EMANUELE.
[17]Calissano.
[18]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009
