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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]All'articolo 4 della legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, in data 30 settembre 1873, ove tratta della progressione dei gradi della truppa, e' fatta la seguente variante pei sott'ufficiali:
[8]Capo-musica (di prima e seconda classe), maresciallo d'alloggio dei Reali carabinieri (maggiore, capo, ordinario);
[9]Furiere maggiore;
[10]Furiere-brigadiere dei Reali carabinieri;
[11]Sergente-vicebrigadiere dei Reali carabinieri.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 27 luglio 1879.
[14]UMBERTO.
[15]BONELLI.
Testo in vigore dal 2 agosto 1879 al 16 dicembre 2009
