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[1]Possono stipularsi a licitazione od a trattative private contratti per appalto di lavori con associazioni cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite fra operai, purche' il lavoro non superi le L. 100,000, e si tratti di appalti nei quali predomini il valore della mano d'opera.

[2]I pagamenti di acconto saranno fatti a rate in proporzione del lavoro eseguito e potranno per essi emettersi mandati a disposizione colle stesse norme delle spese da farsi ad economia.

[3]In tali contratti la cauzione verra' costituita mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Dato a Roma, addi' 11 luglio 1889.

[6]UMBERTO.

[7]GIOLITTI.

[8]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Testo in vigore dal 17 luglio 1889 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6216~art4 · fonte del testo

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