Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1889 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 29 della legge sulla contabilita' generale dello Stato, del 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3a), e' sostituito il seguente:
[2]Il progetto di legge per l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso comprendera':
[3]1. Il prospetto dei capitoli di bilancio da variarsi, sia per leggi gia' votate dal Parlamento, sia per prelevamenti gia' approvati sui fondi di riserva;
[4]2. Le variazioni che occorrono nelle previsioni delle entrate e delle spese obbligatorie e d'ordine;
[5]3. Il riepilogo del bilancio di previsione, rettificato con le modificazioni e aggiunte risultanti dalle variazioni suddette.
[6]Vi sara' unita la presunta situazione delle attivita' e passivita' dell'amministrazione del Tesoro alla fine dell'esercizio.
Testo in vigore dal 17 luglio 1889 al 22 dicembre 2008
