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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'articolo 24 della legge 4 marzo 1877 sulla pesca e' modificato nel seguente modo:
[8]«Le disposizioni finora vigenti sulle materie della presente legge cesseranno d'aver vigore di mano in mano che verranno pubblicati i regolamenti per la esecuzione della legge medesima, e non piu' tardi del 31 dicembre 1879.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 13 marzo 1879.
[11]UMBERTO.
[12]Maiorana-Calatabiano.
Testo in vigore dal 18 marzo 1879 al 16 dicembre 2009
