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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Agli articoli 4, 9, 17 e 22 della legge 8 giugno 1873, n. 1389, sono sostituiti i seguenti:
[8]Art. 4. Ove questi criteri manchino, la riduzione in danaro sara' fatta per mezzo di un estimo legale.
[9]Art. 9. La citazione per la commutazione si fara' per ministero d'usciere in carta libera, apponendo all'originale atto la marca da bollo da lire 2.
[10]Quando il numero dei convenuti ecceda i trenta, la citazione sara' fatta per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari, e le relative tasse d'inserzione saranno ridotte alla meta'. Inoltre una copia del giornale sara' affissa per otto giorni nella casa comunale, ed un'altra nella cancelleria del Tribunale, e l'affissione sara' certificata vera dal sindaco e dal cancelliere rispettivamente, i quali prima di tale adempimento richiederanno il deposito di due copie del giornale medesimo per poterne gli interessati prendere in qualunque tempo cognizione e senza spesa.
[11]Le stesse norme e riduzioni saranno applicate alla notificazione della sentenza.
[12]Art. 17. Per tutti gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di commutazione, salvo il disposto degli articoli 9 e 10, si fara' uso della carta bollata da centesimi 50, e si esigeranno le tasse giudiziarie secondo la tariffa stabilita pei procedimenti avanti i pretori.
[13]Queste disposizioni saranno applicate anche ai giudizi cui danno luogo le contestazioni sul dritto della prestazione ai termini dell'articolo 14.
[14]Art. 22. I creditori della rendita conserveranno il dritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili soggetti alla prestazione mediante la iscrizione della rendita stessa, da prendersi nei sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione, o del decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri o della convenzione.
[15]Le tasse ipotecarie e gli emolumenti ai conservatori per queste iscrizioni sono ridotti alla meta' ove su di un solo immobile non si abbiano a prendere piu' di cinquanta iscrizioni; occorrendone piu' di 50 (cinquanta), per le ulteriori fino a cento le tasse anzidette saranno ridotte al quarto, e per tutte le successive al dodicesimo, per quindi ripartirsi la somma totale, la quale per meta' sara' sopportata dal creditore, e per l'altra meta' dai debitori, in proporzione della rispettiva quota.
[16]Queste diminuzioni di tasse sono anche applicabili alle commutazioni di rendita dipendenti dalla presente legge, stipulate per accordo delle parti.
[17]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[18]Data a Roma, addi' 29 giugno 1879.
[19]UMBERTO.
[20]Taiani.
Testo in vigore dal 1 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
