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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Allo specchio n. 13 ed alla tabella n. 14 della legge 19 marzo 1874, n. 1857, sono sostituiti i seguenti:
[8]SPECHIO 13.
[9]Assegno giornaliero agli uomini di truppa.
[10]Parte di provvedimento in formato grafico
[11]Carabinieri Reali.
[12]Parte di provvedimento in formato grafico
[13]Tabella 14.
[14]Assegno di primo corredo.
[15]Parte di provvedimento in formato grafico
[16]Avvertenze.
[17]1. Gli individui dell'esercito permanente che passano da una ad altra arma nella quale l'assegno di primo corredo e' maggiore, hanno diritto alla differenza.
[18]2. Gli allievi carabinieri ricevono soltanto l'assegno di lire 90; la differenza e' loro data quando passano carabinieri effettivi.
[19]3. Gli inscritti di seconda categoria chiamati alle armi per istruzione eguale a quella di terza categoria hanno diritto a lire 5 di assegno di primo corredo.
[20]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[21]Data a Monza, addi' 22 luglio 1881.
[22]UMBERTO.
[23]Ferrero.
[24]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 2 agosto 1881 al 1 gennaio 1883
