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[1]La disposizione dell'art. 62 della legge 13 novembre 1859, per la quale un membro del Consiglio superiore deve necessariamente far parte delle Commissioni per i concorsi alle cattedre universitarie ed averne la presidenza, e' abrogata.
[2]La relazione e i verbali dei concorsi alle cattedre universitarie sono trasmessi al Consiglio superiore che li rassegna al Ministro con le proprie osservazioni, ove occorrano.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1881 al 16 dicembre 2009
