Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono riservati al Consiglio plenario:
[2]1° I pareri da darsi a richiesta del Ministro sopra proposte di legge e provvedimenti generali sull'ordinamento degli studi, lo stato degl'insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina.
[3]2° Gli atti richiesti dalla legge e devoluti al Consiglio superiore pel conferimento delle cattedre o per l'abilitazione al libero insegnamento.
[4]3° I giudizi sulle colpe dei professori universitari che importino la loro deposizione, o la sospsnsione per un tempo maggiore di due mesi.
[5]4° Le relazioni periodiche sulle condizioni dell'insegnamento pubblico e della coltura nazionale, con le opportune osservazioni o proposte.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1881 al 16 dicembre 2009
