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[1]Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensi' essere nuovamente nominati dopo un anno dal giorno della loro cessazione.
[2]La scadenza nei primi tra anni e' determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascheduna delle categorie di cui si compone il Consiglio, in guisa che esse vi rimangano sempre nella stessa proporzione.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1881 al 1 agosto 1909
