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[1]Potra' dal Ministro essere proposto per la nomina chi abbia ottenuto un numero di voti uguali al terzo almeno dei votanti. Quando questo numero non sia raggiunto si formera' una lista con tre nomi per ciascheduno dei posti da conferirsi, cominciando da quelli che avranno ottenuto un numero maggiore di voti, e si fara' luogo a un secondo scrutinio, nel quale il voto non potra' esser dato se non a chi sia compreso nella suddetta lista.
[2]A parita' di voti tra insegnanti ufficiali sara' preferito il maggiore di grado e nello stesso grado l'anziano di nomina. Tra le persone estranee all'insegnamento ufficiale come tra esse e gl'insegnanti ufficiali, l'anziano di eta'.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1881 al 1 agosto 1909
