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[1]Il Consiglio superiore di pubblica istruzione e' composto di trentadue membri, oltre il Ministro che lo presiede.
[2]Sedici tra questi sono liberamente scelti dal Ministro che li propone alla nomina Regia. Gli altri sedici saranno designati al Ministro per la relativa proposta dai professori ordinari e straordinari dei Corpi scientifici sottoindicati e nelle proporzioni seguenti:
[3]Quattro dai professori delle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, Istituto tecnico superiere di Milano, scuole di applicazione e sezione di scienze naturali dell'Istituto superiore di Firenze;
[4]Quattro dai professori delle Facolta' di filosofia e lettere, Accademia scientifico-letteraria di Milano e sezione corrispondente dell'Istituto superiore di Firenze;
[5]Quattro dai professori delle Facolta' di diritto;
[6]Quattro dai professori delle Facolta' di medicina, sezione di medicina dell'Istituto superiore di Firenze e Scuole superiori di veterinaria.
[7]I professori di chimica farmaceutica voteranno nelle Facolta' di medicina.
[8]I professori della Scuola di agricoltura di Pisa voteranno nella Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di quella Universita'.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1881 al 1 agosto 1909
