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E' data facolta' all'Amministrazione d'inserire nei contratti l'obbligo alle imprese di eseguire i lavori delle ferrovie comprese nella ripetuta legge, senza pagamento d'interessi, entro un periodo di tempo minore di quello che corrisponde agli stanziamenti di bilancio, purche' l'anticipazione non ecceda il terzo del tempo fissato per gli stanziamenti medesimi.
Testo in vigore dal 6 giugno 1881 al 8 agosto 1888
