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La facolta' concessa al Governo dall'art. 18 della ripetuta legge e' estesa alle linee da costruirsi con qualsiasi sistema economico, qualunque sia la larghezza del binario. Il concorso a carico dello Stato e' sempre nelle proporzioni indicate nell'art. 11 della legge predetta. L'esercizio delle linee, di cui al detto articolo, s'intendera' fatto a rischio e pericolo dei concessionari, esclusa cosi' ogni qualsiasi compartecipazione dello Stato tanto negli utili quanto nei rischi e nelle spese di esercizio delle linee medesime.
Testo in vigore dal 6 giugno 1881 al 16 dicembre 2009
