Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le sovvenzioni, che il Governo ha facolta' di accordare con le concessioni di ferrovie pubbliche, ai termini dell'art. 12 della legge predetta, saranno estese a qualsivoglia sistema di costruzione delle ferrovie stesse, qualunque sia la larghezza del binario.
Testo in vigore dal 6 giugno 1881 al 16 dicembre 2009
