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E' data facolta' al Governo di ricevere dagli Enti morali interessati anticipazioni, sia per una linea intera, sia per uno o piu' tronchi della medesima, i quali si colleghino con linee gia' in esercizio, o la cui costruzione sia assicurata per legge; fermo restando il disposto dell'articolo 15 della legge 29 luglio 1879.
Testo in vigore dal 6 giugno 1881 al 16 dicembre 2009
