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[1]Per la costruzione delle linee, di cui all'articolo 19 della legge 29 luglio 1879, potranno essere adottate, previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quelle modalita' tecniche che siano riconosciute opportune ad agevolarne l'esecuzione. Per la linea da Termoli a Campobasso potra' essere adottato un tipo economico, sempre pero' a sezione ordinaria, ed in tal caso il Governo, mediante convenzione da approvarsi per legge, stabilira' la misura della sovvenzione chilometrica da corrispondere alla Societa' concessionarie.
[2]In quella convenzione potra' il Governo comprendere nella rete concessa alla Societa' delle ferrovie meridionali il tronco da Rieti a Terni.
Testo in vigore dal 6 giugno 1881 al 16 dicembre 2009
