Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1880
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1880 al 16 dicembre 2009. 445 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Agli articoli 8, 14 e 15 della legge 25 maggio 1876, numero 3124, sulla Sila di Calabria sono sostituiti i seguenti:
tolto: «Art. 8. Nel termine di venti anni, a contare dal 16 agosto dell'anno successivo a quello della data dell'atto che ha accertato il credito ai termini dell'articolo 18 della presente legge i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facolta' di anticipare il pagamento.
tolto: «Sino al 15 agosto dell'anno in cui avra' principio il pagamento del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo di interesse il valore del canone e della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per la esazione dell'interesse e' conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.
tolto: «Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato sara' aggiudicata al debitore.
tolto: «Art. 14. Tutte le somme provenienti dai crediti, di cui negli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per la esecuzione della presente legge, saranno versate in una Cassa speciale presso la Direzione generale del Demanio, e con mandati del Ministro dei Lavori Pubblici, annualmente erogate in sussidio al consorzio dei comuni e possessori per la costruzione di strade che congiungano i comuni posti nella Sila tra loro e con maggiori centri di popolazione, e l'eccedente in sussidio della istruzione popolare nei comuni anzidetti con mandati del Ministro dell'Istruzione Pubblica.
tolto: «I conti degli agenti contabili di tali somme ed il conto della Amministrazione saranno giudicati dalla Corte dei conti a norma della legge 14 agosto 1862.
tolto: «Art. 15. Nella citta' di Cosenza sara' istituito un Collegio di cinque arbitri inappellabili, nominati due dal presidente del Tribunale civile di Cosenza, uno dal presidente di Catanzaro, uno dal prefetto di Cosenza ed uno dal prefetto di Catanzaro. Questi arbitri provvederanno collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, non che ad assegnare ai comuni interessati la quota delle terre a ciascuno di essi spettante in compenso dogli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresi' in tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui e' menzione nell'articolo 7) fra il Demanio ed i possessori delle terre ed i comuni, non che fra questi e le popolazioni.»aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1880-12-23;5795~art1 · fonte del testo
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