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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'art. 24 della legge 4 marzo 1877 sulla pesca, gia' modificato dalla legge 13 marzo 1879, e' nuovamente modificato nel modo seguente:
[8]«Le disposizioni finora vigenti sulle materie della presente legge cesseranno di aver vigore di mano in mano che verranno pubblicati i regolamenti per l'esecuzione della legge medesima, e non piu' tardi del 1° luglio 1880.»
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1879.
[11]UMBERTO.
[12]L. Miceli.
[13]Visto - Il Guardasigilli T. Villa.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1880 al 16 dicembre 2009
