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[1]Sono abrogati gli articoli 51, 53, 54 e 55 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731 sulle privative industriali, e sostituiti dai seguenti:
[2]Articolo 51. Chi desidera che se ne estragga qualche notizia, ne fara' apposita dimanda al Ministero in carta da bollo e la notizia sara' trascritta in carta bollata fornita dal richiedente senza altra spesa. La domanda e la trasmissione delle notizie verranno fatte a mezzo della locale autorita' amministrativa.
[3]Articolo 53. Ogni mese sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'elenco ordinato per materia degli attestati rilasciati nel mese precedente, coll'indicazione dell'oggetto della privativa.
[4]Articolo 54. L'Amministrazione potra' far pubblicare, dopo trascorsi i tre mesi di cui all'articolo 52, un riassunto delle invenzioni, che ne indichi le principali caratteristiche, nonche' dei cataloghi analitici ed alfabetici per facilitare le ricerche agli inventori.
[5]Articolo 55. Un estratto di detti elenchi contenenti la indicazione dell'oggetto della privativa, sara' inviato a ciascuna Prefettura del Regno ed a ciascuna Camera di commercio, nella cui segreteria potra' da ciascuno essere consultato.
Testo in vigore dal 18 agosto 1894 al 16 dicembre 2009
