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Per tutti gli impiegati che, per effetto della presente legge, riceveranno aumento di stipendio senza promozione di classe o di grado, gli aumenti sessennali di stipendio di cui gia' godono o che trovansi in corso alla data di applicazione della presente legge, saranno, a partire dalla data ora detta, computati sulla base del nuovo stipendio. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 30 aprile 1924, n. 596, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 9 della legge 7 luglio 1907, n. 479, e il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681". Il medesimo Regio D.L., citando erroneamente la L. 7 luglio 1907, n. 479, anziche' la 7 luglio 1907, n. 429, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica della L. 7 luglio 1907, n. 479.
Testo in vigore dal 3 maggio 1924 al 16 dicembre 2009
