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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1888 al 16 dicembre 2009. 2805 parole tolte, 20 parole aggiunte in 98 capoversi.

tolto: Agli articoli 3, 49, 55, 57, 62, 65, 70, 75, 79, 84, 85, 86, 88, 96, 97, 98, 129 e 130 del testo unico delle leggi per la leva di mare, approvato col Regio decreto 28 agosto 1885, n. 3338, sono sostituiti quelli seguenti:

tolto: Art. 3. Sono soggetti alla leva marittima:

tolto: 1. I cittadini del Regno i quali, per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'eta' di 10 anni, esercitata la navigazione sul mare o sui laghi, ovvero la pesca all'estero od in alto mare, costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante di porti, spiaggie, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione.

tolto: Sono pero' esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai traghetti interni della citta', quando per altri motivi non debbano esservi soggetti;

tolto: 2. Coloro che per lo spazio di sei mesi abbiano esercitato il mestiere di maestro d'ascia o di calafato di galleggianti in mare, laghi o lagune, oppure che a quattro mesi di esercizio in quelle arti aggiungano un mese di navigazione;

tolto: 3. Gli operai addetti alle costruzioni navali od a costruzioni o riparazioni di macchine e caldaie di piroscafi, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. 2;

tolto: 4. I fuochisti ed altri individui impiegati, sotto qualsiasi titolo, per lo spazio di sei mesi, in servizio delle macchine a vapore dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune;

tolto: 5. Coloro che al 31 dicembre dell'anno nel quale compiono il 19° di eta' abbiano ottenuto dagli istituti o dalle scuole di nautica la licenza di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista; come pure quelli che nel tempo sopra indicato, da un anno almeno, si trovino inscritti fra gli alunni di detti istituti e scuole, ovvero attendano agli studi nautici, di costruzione navale o di macchine marine a vapore presso professori privati, debitamente riconosciuti e autorizzati.

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tolto: Art. 49. I Consigli di leva suppliscono gl'inscritti della 1ª categoria riformati sotto le armi o rimandati alla prossima leva, come pure quelli passati alla 3ª categoria per l'art. 65, col trasferire alla stessa 1ª categoria altrettanti inscritti della 2ª finche' il contingente della 1ª categoria venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti. Lo stesso metodo viene seguito dai predetti Consigli allorche', nel corso delle operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente alla 2ª categoria debba invece far parte della lª.

tolto: Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva il ministro provvede poi per il passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria degli inscritti o dei surrogati di fratelli che risultino in eccedenza alla lª categoria.

tolto: Art. 55. E' esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnato alla 3ª l'inscritto che si trova in una delle seguenti condizioni:

tolto: 1. Unico figlio di padre vivente;

tolto: 2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

tolto: 3. Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di eta';

tolto: 4. Figlio unico di madre tuttora vedova;

tolto: 5. Figlio primogenito di madre tuttora vedova;

tolto: 6. Nipote unico di avolo che non abbia figli maschi;

tolto: 7. Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di eta' e che non abbia figli maschi;

tolto: 8. Nipote unico di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi.

tolto: 9. Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

tolto: 10. Primogenito di orfani di padre e madre.

tolto: 11. Fratello unico di sorelle nubili, orfani di padre e madre;

tolto: 12. Maggior nato di orfani di padre e madre, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 62;

tolto: 13. Ultimo nato di orfani di padre e madre, quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;

tolto: 14. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione d'imprendere il servizio militare, salvo che ad uno di loro competa l'esenzione per altro titolo.

tolto: I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi articoli 57 e 58, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno della pubblicazione dell'ordine della leva alla quale gl'inscritti prendono parte.

tolto: Art. 57. E' parimente esente dal servizio di 1ª categoria ed e' assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato alla 1ª categoria, purche':

tolto: 1. Se militare marittimo appartenga tuttavia al Corpo Reale equipaggi;

tolto: 2. Se militare di terra, faccia parte dell'esercito permanente;

tolto: 3. Non si trovi in servizio con la qualita' di volontario nel caso previsto dall'art. 78 della presente legge e dall'art. 115 di quella pel reclutamento dell'esercito;

tolto: 4. Non sia arruolato nel Corpo Reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

tolto: Art. 62. Nello stabilire il diritto di un inscritto all'esenzione del servizio di 1ª e di 2ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

tolto: 1. I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordomuti o cretini;

tolto: 2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

tolto: 3. Quelli che sono affetti da tali infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

tolto: 4. Quelli mancanti di un braccio o di una mano;

tolto: 5. Quelli che, condannati a pene criminali, siano detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni 12 decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione.

tolto: Art. 65. Il militare del Corpo Reale equipaggi, ove non abbia procurato ad un fratello vivente l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª categoria quando, posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'art. 62, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

tolto: Il diritto al passaggio alla 3ª categoria per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'art. 55 non spetta al militare qualora egli abbia un fratello maggiorenne.

tolto: E modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per applicazione dell'art. 62 di questa legge.

tolto: Sono pero' considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia, agli effetti su indicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione di figli naturali.

tolto: Il passaggio alla terza categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed e' quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'art. 59 ogni qualvolta si tratti di applicare l'art. 57 ai fratelli del militare cui e' stato accordato tale passaggio.

tolto: Si riterra' come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto, che si verificasse tra il giorno della pubblicazione dell'ordine della leva alla quale il militare concorre e quello del suo arruolamento, se questo sia ritardato per cause ad esso non imputabili.

tolto: Il passaggio alla terza categoria dev'essere domandato dal militare interessato, e richiesto inoltre con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali e' accordato.

tolto: Art. 70. Il surrogato di fratello deve:

tolto: 1. Essere cittadino dello Stato;

tolto: 2. Avere compiuto il diciottesimo anno di eta' e non avere concorso alla leva.

tolto: 3. Provare di trovarsi in alcuna delle condizioni stabilite con l'art. 3 della presente legge;

tolto: 4. Non essere ammogliato o vedovo con prole. Eccezione e' fatta per i fuochisti e macchinisti, i quali possono essere ammessi come surrogati di fratello, anche se ammogliati o vedovi con prole;

tolto: 5. Presentare l'attestazione di buona condotta;

tolto: 6. Non avere incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunciata da Tribunali ordinari, per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o vagabondaggio;

tolto: 7. Essere idoneo al servizio militare marittimo.

tolto: L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.

tolto: Art. 75. I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel corpo Reale equipaggi quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

tolto: 1. Abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non oltrepassato il trentacinquesimo;

tolto: 2. Non siano ammogliati o vedovi con prole se non hanno ancora compiuto il ventiseesimo anno di eta', eccezione fatta per i fuochisti e macchinisti, i quali possono essere ammessi all'arruolamento volontario anche se ammogliati o vedovi con prole;

tolto: 3. Abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare:

tolto: 4. Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunciata da Tribunali ordinari, per truffa, per furto, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o vagabondaggio;

tolto: 5. Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'art. 70;

tolto: 6. Se appartengono per ragione di eta' ad una classe gia' chiamata per la leva di terra o di mare, provino di avere adempiuti gli obblighi che la legge impone agl'inscritti sulle liste di leva.

tolto: I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

tolto: Gli arruolamenti degli allievi per la scuola di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regolamenti.

tolto: Art. 79. E' ammesso, per soddisfare agli obblighi del servizio militare marittimo, uno speciale arruolamento con l'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

tolto: Coloro che vogliono contrarre tale arruolamento debbono aver compiuto il 17° anno di eta'; provare di trovarsi nella condizione indicata al n. 5 dell'art. 3; Soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 3, 4 e 5 dell'art. 75, e prestare un esame nel modo che sara' stabilito con regolamento dal ministro della marina; sborsare infine la somma che sara' ogni anno fissata con decreto Reale, la quale non potra' eccedere leL. 2,500.

tolto: Art. 84. L'obbligo di servizio di cui all'art. 1 della presente legge si compie dai militari di 1ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

tolto: Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascuno arruolato e' ascritto compiono il 21° anno di eta'.

tolto: La ferma e' quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1ª categoria; essa e', a seconda dei casi, di sei anni, di quattro, di tre e di un anno, e decorre sempre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

tolto: Art. 85. Contraggono la ferma di sei anni i sottufficiali e i musicanti.

tolto: Contraggono pure la ferma di sei anni coloro che provengono dall'Accademia navale o che sono ammessi nelle altre scuole della Regia marina; la ferma di questi individui decorre dal giorno della loro uscita dall'istituto se abbiano compiuto l'eta' di 17 anni o da quando la compiano dopo usciti dall'istituto.

tolto: Contraggono la ferma di quattro anni gl'inscritti di leva e coloro che si arruolano volontariamente nel Corpo Reale equipaggi prima di aver concorso alla leva; quella di un anno i volontari di un anno.

tolto: Per coloro che assumono o riprendono volontariamente servizio nel Corpo Reale equipaggi dopo di avere concorso alla leva, sara' determinata dal ministro della marina una ferma speciale, secondo le esigenze dei vari servizi.

tolto: Contraggono la ferma di tre anni gli uomini appartenenti al contingente di terra assegnato al Corpo Reale equipaggi.

tolto: Art. 86. Compiuta la ferma, tutti i militari di 1ª categoria sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato, rimanendo ascritti al Corpo Reale equipaggi sino al 31 dicembre del dodicesimo anno del loro obbligo di servizio.

tolto: I militari di 1ª categoria del contingente di terra assegnato alla marina, rimangono ascritti al Corpo Reale equipaggi sino all'epoca del passaggio alla milizia mobile della rispettiva classe di leva.

tolto: Gli uomini di 2ª categoria restano ascritti al Corpo Reale equipaggi per i primi dodici anni del loro obbligo di servizio.

tolto: In tempo di pace essi rimangono normalmente in congedo illimitato.

tolto: Art. 88. Il militare in congedo puo', dietro sua domanda, essere riammesso sotto le armi col grado che aveva, purche' non oltrepassi l'eta' di 35 anni, ma il tempo che non passo' sotto le armi e' dedotto dalla sua anzianita'.

tolto: Non potra' essere riammesso col grado primitivo se, mentre non era sotto le armi, ebbe luogo una guerra.

tolto: Art. 96. Alla rafferma con premio possono aspirare, purche' abbiano le condizioni di idoneita' fisica, di buona condotta e d'istruzione determinata col regolamento per la esecuzione della presente legge:

tolto: 1. I sottufficiali che abbiano compiuto la ferma del loro grado e non oltrepassata l'eta' di 45 anni;

tolto: 2. Gli altri graduati e i comuni dopo compiuti sei anni di servizio sotto le armi, purche' non abbiano oltrepassato l'eta' di 35 anni;

tolto: 3. I sottocapi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di 1ª classe, dopo compiuta la loro ferma.

tolto: Perdurando nelle condizioni suddette, i sottufficiali, i sottocapi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di 1ª classe, raffermati con premio, possono essere ammessi ad altre due successive rafferme con premio; i sottocapi delle altre specialita' ad una seconda.

tolto: Art. 97. Il premio di ciascuna delle rafferme, di cui all'articolo precedente, e' di L. 150 annue. La decorrenza di questo soprassoldo e quella del servizio della rafferma con premio cominciano col 10 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le rafferme furono concesse.

tolto: Pero' e' fatta facolta' al Ministro della Marina di ammettere al godimento del premio della 1 rafferma, sino dal giorno in cui avrebbero diritto al congedo, tutti i graduati, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di prima classe.

tolto: E' pure in facolta' del Ministro della Marina di accordare per un solo anno la rafferma col premio di L. 150, appena compiuta la ferma, e di rinnovarla in seguito, anno per anno, con la continuazione del premio stesso, ai sottocapi fuochisti, ai fuochisti, ai cannonieri e ai torpedinieri di 1ª classe, i quali ne facciano domanda.

tolto: All'atto della prima rafferma, il sottufficiale avra' diritto ad un assegno di L. 100, che sara' iscritto a favore della sua massa individuale.

tolto: Art. 98. Alla rafferma senza premio possono essere ammessi:

tolto: 1. I militari che abbiano compiuto una o piu' rafferme con premio;

tolto: 2. I sottocapi tutti, dopo compiuta la ferma, e i militari che si trovino gia' in condizioni di potere poi aspirare alla rafferma con premio.

tolto: Art. 129. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena, del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

tolto: I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi, se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, col carcere estensibile a tre mesi, se presentatisi spontaneamente entro l'anno.

tolto: Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

tolto: La pena alla quale saranno condannati i renitenti ascritti alla 1ª categoria verra' da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

tolto: Art. 130. I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati; devono dal Consiglio di leva essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1ª categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sara' per essere l'esito' del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3ª categoria.

tolto: Essi saranno quindi denunziati all'autorita' giudiziaria, la quale procedera' contro i medesimi a senso degli articoli 126 e 129 della presente legge.

tolto: I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena alla quale furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, possono ottenere di esservi assegnati, purche' pero' non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.

tolto: I renitenti condannati non godono il beneficio di potere essere assegnati alla 3ª categoria se, oltre di avervi avuto diritto al tempo della loro leva, non si trovino nella condizione di potere aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo o per altro nuovo sussistente al tempo del loro arruolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1888-07-12;5519~art1 · fonte del testo

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