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[1]Dalla data di applicazione della presente legge cessa qualsiasi facolta' di surrogare od assumere personale straordinario o avventizio, anche di servizio, nel Ministero d'Agricoltura, se non che per lavori di carattere eccezionale ed urgente ed esclusivamente per la durata di tali lavori.
[2]In tal caso saranno osservate le disposizioni della legge 11 giugno 1897, n. 182.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1903 al 16 dicembre 2009
