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Agli impiegati, che saranno compresi nella categoria transitoria di ufficiali d'ordine e di scrittura, che godessero attualmente di una retribuzione superiore alle annue L. 1500, sara' corrisposta, a titolo di assegno personale, la differenza fra il nuovo stipendio e la retribuzione attuale.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1903 al 16 dicembre 2009
